Sez. 1, Sentenza n. 812 del 02/05/1967 (Rv. 326911 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE RITENUTE PIU ATTENDIBILI - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - SCELTA DELLE PROVE RITENUTE PIU ATTENDIBILI - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute piu attendibili e meglio idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione e dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (art. 116 cod.proc.civ.). nell'Esercizio di tale potere, il giudice di merito e soggetto al solo limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione, che consenta il controllo del criterio logico seguito Obbligo di motivazione, questo, che egli compiutamente soddisfa quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, dia adeguata spiegazione del conseguito convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti, logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (Cfr. 978-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)