Sez. 1, Sentenza n. 1544 del 11/02/1995 (Rv. 490393 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Notificazione - Effettuazione da parte di ufficiale giudiziario territorialmente incompetente - Nullita relativa - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
L'incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario determina la nullità solamente relativa della notificazione, che, quindi, è suscettibile di essere sanata con effetto retroattivo dalla costituzione dell'intimato ovvero tramite la rinnovazione disposta dal giudice a norma dell'art.291 cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)