Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 28/02/1996 (Rv. 496082 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Decreto ingiuntivo emesso dal conciliatore - Opposizione - Notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario anziché dal messo di conciliazione - Nullità - Costituzione dell'intimato - Sanatoria "ex tunc".
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
La notificazione di un'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal conciliatore, la quale sia stata effettuata dall'ufficiale giudiziario, anziché dal messo di conciliazione, non è inesistente - atteso che nell'esercizio dell'attività notificatoria non sussiste una netta separazione di funzioni tra le categorie degli ufficiali giudiziari (e relativi aiutanti) e dei messi di conciliazione, in quanto la legge espressamente prevede che, ricorrendo speciali circostanze o provvedimenti, siano possibili o addirittura dovute reciproche alternanze o sostituzioni (art. 34 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, art. 1 D. Lgt. L.le 1 febbraio 1946 n. 122) - ma solo nulla, con la conseguenza che essa è sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., con effetto retroattivo ("ex tunc"), dalla costituzione dell'intimato, la quale dimostra che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era diretto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decr. Legisl. Luogoten. 01/02/1946 num. 122 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)