Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 12/07/1986 (Rv. 447277 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELLE FONDAZIONI - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELLE FONDAZIONI - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA - CONDIZIONI.*
Con riguardo ai danni che gli appartamenti di un edificio abbiano subito, a causa dell'inadeguatezza delle sue fondazioni in relazione alla consistenza del suolo, la responsabilità risarcitoria del costruttore-venditore nei confronti degli acquirenti di dette porzioni immobiliari, alla stregua del suo Obbligo di accertare preventivamente lo stato del terreno su cui edifica, nonché di riscontrare le eventuali carenze in proposito del progetto, non esclude, nel rapporto fra il costruttore stesso ed il professionista incaricato della progettazione, ed anche al fine di un'Azione di rivalsa del primo, che il secondo debba rispondere delle suddette carenze, tenuto conto che la redazione del progetto di un fabbricato, in base agli ordinari principi di diligenza fissati dall'art. 1176 cod. civ. (e quindi indipendentemente da uno specifico patto), richiede l'acquisizione di tutti i dati geofisici necessari alla soluzione dei problemi tecnici attinenti le fondazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)