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Sez. 1, Sentenza n. 2423 del 11/07/1968 (Rv. 334820 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE SCRITTA NON EQUIVOCA DI COLUI AL QUALE SI ATTRIBUISCE LA PATERNITA - NATURA - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334820-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE SCRITTA NON EQUIVOCA DI COLUI AL QUALE SI ATTRIBUISCE LA PATERNITA - NATURA - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, la dichiarazione scritta, prevista dall'art. 269 n.2 cod. civ., costituisce, non un negozio giuridico di riconoscimento, ma una fonte legale di prova, desunta da uno scritto che riveli, in modo univoco, il convincimento del genitore dichiarante di essere tale. Il requisito della univocita non impone che la paternita debba risultare in modo letterale e formale dalla scrittura, purche questa riveli chiaramente il pensiero del dichiarante. Tale dichiarazione, pertanto pur dovendo essere univoca ed autosufficiente, non integrata cioe da altri elementi probatori, puo, tuttavia, essere interpretata da parte del giudice, il quale, al fine di accertare e di chiarire il contenuto del documento, puo legittimamente tener conto di tutte le circostanze in cui la dichiarazione fu emessa. (V. 1505-65, 994-63, 192-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)