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Sez. 1, Sentenza n. 2745 del 25/10/1973 (Rv. 366266 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - INTERDIZIONE DEL DICHIARANTE DEL QUALE SIA ACCERTATA LA CAPACITA NATURALE AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366266-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - INTERDIZIONE DEL DICHIARANTE DEL QUALE SIA ACCERTATA LA CAPACITA NATURALE AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, la validita della dichiarazione scritta di cui all'art 269, n 2 cod civ non e esclusa a priori dalla incapacita legale derivante dall'interdizione del dichiarante, qualora il giudice accerti che all'atto della dichiarazione sussisteva, nel dichiarante, la capacita naturale di intendere o di volere. (V 2423/68, mass n 334820; 2081/68, mass n 334212; (V 2644/67, mass n 330040).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)