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Sez. 3, Sentenza n. 12087 del 09/08/2002 (Rv. 556864 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Locazione di immobile da parte della pubblica amministrazione - Permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza contrattuale o legale - Tacita rinnovazione del contratto di locazione - Configurabilità - Esclusione per contrasto con il procedimento di formazione della volontà della P.A. - Continuazione del rapporto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556864-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE

Non può applicarsi ai contratti di locazione conclusi dalla P.A. l'istituto della rinnovazione tacita del contratto in quanto esso è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione della volontà di obbligarsi da parte della P.A., che non può desumersi da fatti concludenti ma deve essere espressa nelle forme previste dalla legge; tuttavia, qualora, dopo la scadenza del contratto, l'amministrazione locatrice continui a percepire i canoni di locazione richiedendo anche l'aumento istat, può aversi non una vera e propria rinnovazione, ma una continuazione dell'originario rapporto, purché nel contratto originario sia inserita una apposita clausola in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)