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Sez. 1, Sentenza n. 2498 del 28/02/1992 (Rv. 476003 - 01)

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale | Attore - Offerta e deposito della cambiale - Omissione - Convenuto - Inosservanza di detti oneri - Allegazione - Formulazione per la prima volta in appello - Ammissibilità -
Stato
decisa il 1992-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476003-01

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale

Costituisce eccezione - e non domanda - l'allegazione con la quale l'obbligato cambiario, convenuto in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione causale che ha dato origine alla emissione o alla trasmissione del titolo di credito, deduca che l'azione non può essere esercitata per l'inosservanza degli oneri (offerta e deposito della cambiale) cui l'azione medesima è subordinata a norma dell'art. 66, secondo e terzo comma, del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669; ne consegue che detta allegazione, intesa unicamente a precludere l'esame nel merito della domanda dell'attore finché questi non abbia provveduto ad assolvere il predetto onere (come gli è consentito fino al momento della precisazione delle conclusioni, in primo o in secondo grado), può essere formulata per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66 com. 2, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)