Sez. 1, Sentenza n. 1705 del 16/02/1995 (Rv. 490477 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Deposito della cambiale in cancelleria - Onere - Inosservanza - Rilevabilità - Eccezione di parte - Necessità.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
L'art. 66, comma 3. del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 - per il quale il portatore di un titolo cambiario che eserciti l'azione derivata dal rapporto che aveva data causa all'emissione del titolo medesimo o alla sua trasmissione ha l'obbligo di offrire al debitore la restituzione della cambiale e di depositarla in cancelleria - tutela l'interesse del debitore convenuto per sottrarlo al pericolo di pagare una seconda volta in forza di azione cambiaria per consentirgli, ove adempia in base al rapporto causale, di ricevere le cambiali e di utilizzarle nelle azioni dirette o di regresso spettantigli. Ne consegue che l'onere del deposito non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda, in relazione ad esigenze, di natura disponibile, del medesimo debitore, con l'ulteriore conseguenza l'inosservanza dell'onere è rilevabile solo su eccezione di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)