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Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 13/11/2002 Cc. (dep. 29/01/2003) Rv. 223532 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Nozione - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Contrasto con le Direttive europee - Potere del giudice di adire la Corte di Giustizia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223532-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, la nuova definizione di rifiuto contenuta nell'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, quale interpretazione autentica della nozione dettata dall'art. 6 lett. a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, pur modificando la nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della Direttiva 91/156/CEE, è vincolante per il giudice nazionale, atteso che la citata direttiva non è autoapplicativa (cd self executing) e non potendosi in tal caso fare ricorso all'art. 234 del Trattato dell'Unione Europea, onde richiedere alla Corte di Giustizia una interpretazione pregiudiziale, che può solo riferirsi al Trattato o agli atti delle istituzioni della Comunità e non agli atti del legislatore nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 1, Legge 08/08/2002 num. 178 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 18/03/1991 num. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)