diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17836 del 04/03/2005 Ud. (dep. 13/05/2005) Rv. 231640 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Rifiuto - Nozione - Interpretazione autentica di cui alla legge n. 178 del 2002 - Potenziale contrasto con le disposizioni comunitarie - Sussistenza - Irrilevanza della questione.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231640-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di definizione della nozione di rifiuto, la norma interpretativa introdotta con l'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, sottrae alla qualifica di rifiuto i residui di produzione o di consumo, sulla base di una attuale o potenziale riutilizzazione, operando una controqualificazione rispetto alla definizione di rifiuto stabilita dalle disposizioni comunitarie, a fronte delle quali la questione di legittimità costituzionale del citato art. 14 in relazione agli artt. 11 e 117 della Costituzione appare non manifestamente infondata. (La Corte ha ritenuto irrilevante nella fattispecie la questione, essendo stata esclusa in punto di fatto la riutilizzazione del rifiuto, ed ha ulteriormente affermato che il concetto di "disfarsi" non può essere identificato, come nel citato art. 14, con quello di attività di "smaltimento o di recupero", atteso che è possibile disfarsi di un rifiuto anche semplicemente abbandonandolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)