Sez. U - , Ordinanza n. 7637 del 01/04/2020 (Rv. 657473 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Domanda di rettifica dei dati personali indicati nei registri anagrafici - Oggetto - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Le controversie in materia di rettifica dei dati personali nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, ad una corretta indicazione dei dati, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1954 num. 1228, DPR 31/01/1958 num. 136, DPR 30/05/1959 num. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)