Sez. U, Sentenza n. 449 del 19/06/2000 (Rv. 537729 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici - Oggetto - Diritti soggettivi - Configurabilità - Interessi legittimi - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1954 num. 1228, DPR 31/01/1958 num. 136, DPR 30/05/1989 num. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)