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Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 13/07/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151070 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RITIRO DELLA PROVVISTA - CONVINZIONE DELL'AGENTE DI NON ESSERE TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA TRATTANDOSI DI UN DEBITO DI GIUOCO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151070-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RITIRO DELLA PROVVISTA - CONVINZIONE DELL'AGENTE DI NON ESSERE TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA TRATTANDOSI DI UN DEBITO DI GIUOCO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*

Il ritiro dei fondi, che fa perdere all'assegno bancario la sua specifica funzione di sostitutivo del danaro, non può non costituire reato, qualunque sia il motivo che l'abbia determinato. Pertanto, nel caso di ritiro della provvista prima del termine di presentazione dell'assegno, la responsabilità dell'emittente per il reato "de quo" non è esclusa dal fatto che egli abbia agito con la convinzione di non essere tenuto al pagamento della somma indicata nel titolo, trattandosi di un debito di giuoco. (Conf. Mass. N. 137776. Per un riferimento V. Sia pure in fattispecie diversa, mass nn. 133462 e 130523).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)