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Sez. 5, Sentenza n. 4045 del 14/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168911 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RITIRO DELLA PROVVISTA - CONVINZIONE DI NON ESSERE TENUTO AL PAGAMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168911-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RITIRO DELLA PROVVISTA - CONVINZIONE DI NON ESSERE TENUTO AL PAGAMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In tema di emissione di assegno a vuoto, il ritiro della provvista da parte del traente, dopo l'emissione del titolo e prima della scadenza del termine per la presentazione all'incasso, nella convinzione di non essere tenuto al pagamento nei confronti del prenditore (anche se per legittima reazione ad un comportamento illecito del prenditore stesso), non esclude la responsabilità penale dell'emittente, avuto riguardo alla specifica funzione dell'assegno, sostitutivo del danaro, e alla sua natura di ordine di pagamento destinato alla circolazione. (nella specie, si assumeva che il ritiro della provvista era stato fatto per evitare il pagamento del titolo carpito dal prenditore attraverso un comportamento fraudolento. La S.C. ha disatteso tale assunto, osservando che in tali casi la legge appresta altri strumenti di tutela, quali il sequestro penale dell'assegno). (Conf mass n 151070 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)