Sez. 1, Sentenza n. 2944 del 15/12/1966 (Rv. 325547 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONI DI CREDITI - CONDIZIONI - CONTENUTO DELL'ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO - ECCEDENZA DELL'AMMONTARE DELLA CESSIONE RISPETTO ALL'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELLA AGEVOLAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONI DI CREDITI - CONDIZIONI - CONTENUTO DELL'ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO - ECCEDENZA DELL'AMMONTARE DELLA CESSIONE RISPETTO ALL'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELLA AGEVOLAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, prevista dall'art.4 lett.B della tariffa all. A della legge di registro (approvata con R.d. 30 dicembre 1923 n.3269 e modificato dall'art.1 lett. C della legge 4 aprile 1953 n.261) alle cessioni pro soluto e pro solvendo di annualita o contributi governativi e di enti pubblici, nonche di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione ad aperture di credito, anticipazioni di somme e finanzia menti in genere, concessi dalle aziende ed enti di credito contemplati dal R.d. 12 marzo 1936 n.375, e successive modificazioni, e necessario che tra i due rapporti negoziali, di finanziamento o di cessione di crediti, intercorra un collegamento diretto ed immediato, per cui la detta agevolazione non puo essere applicata quando il finanziamento sia utilizzabile, anche solo potenzialmente, per operazioni diverse da quelle inizialmente previste. Ai fini, quindi dell'applicazione dell'indicato beneficio fiscale, e necessario che, nell'atto di cessione, siano ben determinate e delimitate le operazioni cui il finanziamento si riferisce, cosi come determinati devono essere l'ammontare ed il modo di operare del finanziamento, in maniera che la cessione dei crediti sia in funzione esclusiva del finanziamento. Occorre cioe che dall'atto risulti che esiste obiettivamente una perfetta corrispondenza tra finanziamento e crediti ceduti, con la sola eccezione che il finanziamento puo essere di importo inferiore allo ammontare dei crediti ceduti, in vista di eventuali ulteriori obbligazioni del sovvenuto. Conseguentemente, in caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, occorrera che l'atto contenga Disposizioni limitative del normale effetto della cessione dei crediti, in modo da escludere che i crediti ceduti possano essere destinati a scopo diverso da quello della Estinzione del finanziamentò e, del pari, occorreranno clausole limitative del negozio di finanziamento tutte le volte che questo consenta, per sua natura, la reiterabilita dell'utilizzo della somma disponibile. (Cfr. 324413).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)