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Sez. 1, Sentenza n. 779 del 04/02/1980 (Rv. 404216 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONE - VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE A FINANZIAMENTI A FAVORE DI DITTE COMMERCIALI E INDUSTRIALI - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - RICOSTRUZIONE DELLA VOLONTA DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404216-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONE - VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE A FINANZIAMENTI A FAVORE DI DITTE COMMERCIALI E INDUSTRIALI - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - RICOSTRUZIONE DELLA VOLONTA DELLE PARTI - INSUFFICIENZA.*

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro prevista dagli art 4 lett e) e 28 lett C) della tariffa all a della legge di registro n 3269 del 1923 (modificati dalla legge 4 aprile 1953 n 261) alle cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni stipulate in relazione ad aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende ed enti di credito contemplati dal RDL 12 marzo 1936 n 375 e successive modificazioni, a favore di ditte commerciali e industriali, e necessario che fra i due rapporti negoziali di finanziamento e di cessione dei crediti intercorra un collegamento diretto ed immediato, in guisa da escludere tassativamente che il credito ceduto possa essere utilizzato dall'ente finanziatore a fini diversi da quello della Estinzione del finanziamento. Al riguardo l'indagine del giudice del merito non puo limitarsi alla ricostruzione della volonta delle parti, ma deve estendersi all'accertamento del valore obiettivo e strumentale dell'atto per stabilire, in concreto, se esso consenta, nella sua formulazione, una deviazione della sua destinazione originaria per allargarsi ad altre operazioni le quali sfuggirebbero, in tal modo, al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore. (V 2471/73, mass n 365887; (V 2358/78, mass n 391753; (V 1069/71, mass n 351110; (V 2421/70, mass n 348669; (V 2944/66, mass n 325547).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)