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Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 08/05/1971 (Rv. 351532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE FISSATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE PER L'INTEGRAZIONE FISSATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario ha natura perentoria, per cui l'inutile decorso di esso comporta l'inammissibilita del ricorso, rilevabile anche di ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)