Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 17/05/1974 (Rv. 369556 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Il termine fissato dal giudice dell'impugnazione (nella specie, Corte di Cassazione) per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ha natura perentoria, per cui l'inutile decorso di esso comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio. (Conf 1323'71, mass n 351532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)