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Sez. L - , Sentenza n. 25717 del 15/10/2018 (Rv. 650946 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Criteri temporali - Licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della legge - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650946-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l'art. 1, comma 42, della l. n. 92 cit., si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)