Sez. L, Ordinanza n. 10518 del 22/04/2025 (Rv. 674799-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Disciplina sanzionatoria di cui al novellato art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità ratione temporis - Licenziamenti irrogati nella vigenza della legge di modifica - Illecito disciplinare anteriormente commesso - Irrilevanza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità , oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - si applica a tutti i licenziamenti irrogati
nella vigenza della novella, restando irrilevante che l'illecito disciplinare sia stato commesso anteriormente alla stessa.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21 com. 1 lett. L. A PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)