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Sez. L, Ordinanza n. 10518 del 22/04/2025 (Rv. 674799-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Disciplina sanzionatoria di cui al novellato art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità ratione temporis - Licenziamenti irrogati nella vigenza della legge di modifica - Illecito disciplinare anteriormente commesso - Irrilevanza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674799-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - si applica a tutti i licenziamenti irrogati

nella vigenza della novella, restando irrilevante che l'illecito disciplinare sia stato commesso anteriormente alla stessa.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21 com. 1 lett. L. A PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)