Sez. 2, Sentenza n. 1866 del 26/05/1969 (Rv. 340994 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - SPOGLIO ATTUATO IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO (ESECUZIONE FORZATA A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO) - MALA FEDE - NECESSITA.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - SPOGLIO ATTUATO IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO (ESECUZIONE FORZATA A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO) - MALA FEDE - NECESSITA.*
In tema di spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario non e sufficiente, ai fini della sussistenza dell'animus spoliandi da parte dello spoliante, l'intento di sostituire il proprio all'altrui possesso contro la volonta del possessore, ma occorre la consapevolezza in lui che l'Azione esecutiva non gli spetta relativamente alla cosa oggetto dello spoglio, ossia la sua mala fede, per cui la procedura esecutiva costituisca un mero espediente preordinato all'altrui spossessamento. (nella specie, la SC ha ritenuto che i giudici di merito avessero accertato, con apprezzamento insindacabile e adeguatamente motivato, la sussistenza di tale consapevolezza). (V. 3220-68, massima n.336153 1837-67, massima n.328743 2397-56)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)