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Sez. 2, Sentenza n. 1964 del 26/02/1994 (Rv. 485478 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - "Animus spoliandi" - Spoglio in forza di titolo esecutivo | Spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario - Titolo abnorme - Necessità - Esclusione - Titolo inefficace contro il possessore - Sufficienza - Provvedimento di rilascio di immobile ineseguibile per sopravvenute leggi di proroga - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485478-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - "Animus spoliandi" - Spoglio in forza di titolo esecutivo

Ai fini della configurabilità, in astratto, di uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario, non è richiesto un titolo assolutamente abnorme ma è sufficiente che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore, come quando, nell'ipotesi di un provvedimento di rilascio d'immobile, esso non sia eseguibile per sopraggiunte disposizioni legislative di proroga degli sfratti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)