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Sez. 2, Sentenza n. 8099 del 09/08/1990 (Rv. 468739 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - INADEMPIMENTO - FACTUM PRINCIPIS - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468739-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - INADEMPIMENTO - FACTUM PRINCIPIS - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 1710 cod. civ., al mandatario fa carico l'obbligazione di compiere quell'atto o quegli Atti giuridici che dal contratto di mandato sono previsti con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza. Pertanto, ove a giustificazione dell'inadempimento del mandato sia addotto il "factum principis", a liberare il mandatario da responsabilità è necessario che l'ordine o il divieto dell'autorità costituisca un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato ed ad ogni suo Obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che il mandatario non abbia omesso di sperimentare quei rimedi (amministrativi e/o giurisdizionali) che, nel caso concreto, nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione del mandato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)