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Sez. 3, Sentenza n. 15712 del 08/11/2002 (Rv. 558353 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Esclusione della responsabilità - Non imputabilità dell'inadempimento al debitore - Nozione - Elementi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558353-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

Al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a sè non imputabile (art. 1218 cod. civ.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo. (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha escluso potersi considerare quale causa non imputabile al debitore i provvedimenti di sospensione e di annullamento della concessione edilizia pronunziati dal giudice amministrativo, e determinanti per il debitore medesimo l'impossibilità di proseguire nell'attività di costruzione dell'immobile oggetto di preliminare di compravendita, affermando che la costruzione di un edificio può essere intrapresa solamente in quanto al proprietario del suolo sia stata rilasciata, su sua domanda, un legittima concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)