Sez. U, Sentenza n. 5331 del 10/05/1993 (Rv. 482287 - 01)
Avvocato e Procuratore - Albo - Speciale | Avvocato dipendente da una unità sanitaria locale - Inesistenza presso di essa di un ufficio legale strutturato secondo le previsioni di cui agli artt. 30, 31, 32 del d.P.R. n. 821 del 1984 - Diritto dell'avvocato all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo professionale - Sussistenza - Esclusione.
Avvocato e Procuratore - Albo - Speciale
L'avvocato dipendente da una unità sanitaria locale, presso la quale non esista un ufficio legale strutturato secondo le previsioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. 7 settembre 1984 n. 821, non ha diritto all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo professionale, atteso che il citato d.P.R., nel dare compiuta sistemazione (a scioglimento della riserva contenuta nell'art. 63 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) al personale incaricato della cosiddetta attività legale, non ha legittimato alcuna eccezione al principio dettato dall'art. 3, penultimo comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), per il quale la compatibilità dell'esercizio della libera professione (in ordine alle cause ed agli affari propri di quegli enti) con l'esistenza di un rapporto d'impiego presso uno degli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo è subordinata all'inserimento del professionista in autonomi "uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti" medesimi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 77, DPR 07/09/1984 num. 821 art. 30, DPR 07/09/1984 num. 821 art. 31, DPR 07/09/1984 num. 821 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)