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Sez. L, Sentenza n. 13780 del 09/12/1999 (Rv. 531952 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Prestazione in modo fisso e continuativo - Compenso relativo - Inclusione nella retribuzione normale ai fini del calcolo delle competenze indirette - Inammissibilità - Limiti - Esistenza di una specifica volontà delle parti volta ad ampliare l'orario normale di lavoro inglobando lo straordinario fisso e continuativo - Accertamento relativo - Giudice di merito - Devoluzione - Fattispecie relativa al rapporto di lavoro autoferrotranvieri.
Stato
decisa il 1999-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531952-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

In tema di straordinario, la circostanza che detto straordinario sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non risulti una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonché a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa; ne consegue che, in mancanza della prova di una siffatta deroga pattizia, il compenso per il cosiddetto straordinario fisso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi settimanali, non esistendo nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (Fattispecie relativa al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)