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Sez. 3, Sentenza n. 48408 del 18/11/2004 Ud. (dep. 16/12/2004) Rv. 231115 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Distruzione della propria scheda elettorale come manifestazione di protesta - Reato configurabile.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231115-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

Il comportamento dell'elettore che, avendo ricevuto la scheda dal presidente del seggio, anzichè restituirla la distrugga bruciandola, non integra il reato previsto dall'art. 100, comma secondo, d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che fa riferimento alla distruzione di liste di elettori o candidati, di schede od altri atti destinati ad operazioni elettorali, trattandosi di condotta non idonea a pregiudicare la regolarità o la genuinità delle operazioni elettorali e ricade, invece, nell'ipotesi di cui agli artt. 51 della legge n. 352 del 1972 e 102, comma secondo, del d.P.R. citato, attraverso i quali viene sanzionata la condotta di colui il quale, con palesi segni di approvazione o disapprovazione, o in qualunque altro modo, cagioni disordini.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 100 CORTE COST., DPR 30/03/1957 num. 361 art. 102, Legge 25/05/1970 num. 352 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)