Sez. 3, Sentenza n. 26582 del 03/04/2002 Ud. (dep. 12/07/2002) Rv. 222127 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Distruzione della propria scheda elettorale come manifestazione di protesta - Delitto di cui all'art. 100, secondo co. d.P.R. 30 MARZO 1957, n. 361 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
Il comportamento di chi, avendo ricevuto la scheda per esprimere il proprio voto, all'interno del seggio elettorale, strappi la scheda stessa, pronunciando frasi di protesta in ordine alla modalità e termini in cui sia stata indetta la consultazione referendaria, non integra il delitto previsto dall'art. 100, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, relativo alla distruzione di liste di elettori o candidati, di schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali, trattandosi di condotta non idonea a mettere in pericolo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, bene tutelato dalla norma incriminatrice, e ricadente invece nell'ipotesi di mancata riconsegna della scheda, sanzionata solo in via amministrativa dall'art. 110 del D.P.R. n. 361/1957.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 100 com. 2 CORTE COST., DPR 30/03/1957 num. 361 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)