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Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 29/04/1959 (Rv. 881941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - MORTE DELLA PARTE - MANCATA NOTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ. IMPUGNAZIONI IN GENERE - MORTE DELLA PARTE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ - ESTREMI. PROCEDIMENTO CIVILE - EVENTO INTERRUTTIVO - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DI EQUIPOLLENTI - FATTISPECIE. IMPUGNAZIONI IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA - MORTE DELLA PARTE - ISTANZA DEL PROCURATORE - INEFFICACIA.
Stato
decisa il 1959-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - MORTE DELLA PARTE - MANCATA NOTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ. IMPUGNAZIONI IN GENERE - MORTE DELLA PARTE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ - ESTREMI. PROCEDIMENTO CIVILE - EVENTO INTERRUTTIVO - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DI EQUIPOLLENTI - FATTISPECIE. IMPUGNAZIONI IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA - MORTE DELLA PARTE - ISTANZA DEL PROCURATORE - INEFFICACIA.

Il principio della sopravvivenza della procura ad lites alla morte del mandante ha carattere eccezionale e và perciò contenuto nei limiti strettamente necessari; e poiché la Costituzione della parte è sempre relativa ad uno solo dei singoli gradi in cui il processo si articola e non vale per quelli ulteriori nei quali la parte, che non voglia rimanere contumace, deve rinnovare la propria Costituzione, la sopravvivenza della procura ad lites ai sensi dell'art.300, cod.proc.civ., in quanto si ricollega alla avvenuta Costituzione in giudizio della parte a mezzo di difensore, opera solo entro i limiti in cui tale Costituzione è efficace. Da ciò consegue che il difensore non può avvalersi della procura rilasciatagli dalla parte poi defunta per proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata nel giudizio nel quale la Costituzione era regolarmente avvenuta, giacché con la pronuncia di quella sentenza e con la conseguente chiusura di quel procedimento si sono esauriti gli effetti della Costituzione ed è venuta meno l'eccezionale sopravvenienza della procura alla morte del mandante. Deve ritenersi valida la notificazione dell'impugnazione alla parte defunta eseguita presso il procuratore costituito quando della morte non sia stata data comunicazione nelle forme di rito a chi propone l'impugnazione e questi, d'altra parte, abbia ignorato, senza sua colpa, detto evento. L'istituto della interruzione del processo è preordinato dalla legge a tutela della parte che muore o perde la capacità o il cui procuratore in giudizio subisca uno degli eventi di cui all'art.301 cod.proc.civ., cosicché della omessa interruzione è legittimata a dolersi solo la parte stessa o gli eredi di essa, ma non lo sono mai le altri parti, le quali, se possono, eventualmente, trarre vantaggio dall'impossibilità dell'avversario di validamente difendersi, non sono certamente soggette a danno per la sia pure irregolare prosecuzione del processo stesso e non possono, perciò, invocarla come motivo di nullità e, quindi, di gravame contro la sentenza pronunciata in quelle condizioni. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, deve farsi su istanza di parte, onde deve escludersi che dopo la morte della parte che aveva conferito il mandato, il procuratore possa assumere un'iniziativa processuale, che compete ormai esclusivamente all'erede o al procuratore di questo, giacché non solo non ricorre l'esigenza di tutelare la buona fede dell'altra parte ignara dell'evento, dato che l'atto tende proprio a limitare i diritti di essa, ma ricorre, per contro, l'opposta esigenza che la suddetta iniziativa, importando una valutazione di opportunità, sia presa dall'interessato e non dal procuratore della parte defunta, al quale l'erede non ha ancora manifestato la sua fiducia con il conferimento di un nuovo mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)