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Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 18/03/1987 (Rv. 451835 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - EFFETTI - VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELLO ART. 300 COD. PROC. CIV. - ECCEZIONE RELATIVA - CONTROPARTI - DIFETTO DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451835-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - EFFETTI - VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELLO ART. 300 COD. PROC. CIV. - ECCEZIONE RELATIVA - CONTROPARTI - DIFETTO DI INTERESSE.*

Stante il rigore della norma di cui all'art. 300 cod. proc. civ., circa la regolamentazione degli effetti della morte della parte, anche contumace, l'eventuale sua violazione può essere eccepita unicamente dagli eredi del defunto, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo. (V 4476/80, mass n 408349; (V 1284/59, mass n 881941).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)