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Sez. 1, Sentenza n. 1916 del 19/02/2000 (Rv. 534143 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Rito applicabile - Camerale - Conseguenze - Instaurazione del contraddittorio - Termini di comparizione - Disposizione di cui all'art. 4 comma sesto legge 898/70 - Applicabilità al giudizio di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534143-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Nel giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio (che va deciso, ex art. 8 legge 74/87, "in camera di consiglio"), tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione non devono intercorrere i termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis cod. proc. civ. (ridotti alla metà), così come disposto dall'art. 4 comma sesto della legge 898/70 per il procedimento di primo grado, essendo il principio del contraddittorio rispettato, in appello, per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte, e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)