Sez. 1, Sentenza n. 18973 del 08/08/2013 (Rv. 627402 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Sentenza di divorzio - Appello - Rito applicabile - Disciplina di cui all'art. 4 legge n. 898 del 1970, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005 - Rito camerale - Concessione dei termini di comparizione ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Congruità del termine - Condizioni - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di divorzio, cui si applica il rito camerale, tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione non devono necessariamente intercorrere i termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis cod. proc. civ., ridotti alla metà (così come previsto, invece, dall'art. 4, comma nono, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, per il procedimento di primo grado), pur dovendosi fissare, nel rispetto del principio del contraddittorio, un termine che assicuri la possibilità di organizzare una tempestiva difesa tecnica, anche al solo fine di presenziare all'udienza per evidenziare l'esiguità del termine concesso ed ottenere, esclusa la nullità del procedimento d'appello, un differimento della trattazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il termine di venti giorni in concreto usufruito non avesse leso il diritto di presenziare all'udienza, sia pure allo scopo di rappresentare il pregiudizio alle esigenze difensive, dedotto invece solo con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 15 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)