Sez. 1, Sentenza n. 674 del 22/01/1997 (Rv. 501960 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Utilizzazione edificatoria di area - Parcheggio scoperto costituente pertinenza del complesso edilizio - Liquidazione separata dell'imposta sull'area ex art. 6, sesto comma, d.P.R. n. 643 del 1972 - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In materia di I.N.V.I.M., la norma di cui all'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, che, in caso di utilizzazione edificatoria di un'area, prevede la liquidazione separata dell'incremento di valore dell'area (considerato fino all'epoca dell'inizio della costruzione) e dell'incremento di valore del fabbricato (considerato a partire dalla data di ultimazione della costruzione), è applicabile anche nel caso in cui, per una parte della superficie edificabile, la utilizzazione edificatoria consista nella destinazione ad area scoperta di parcheggio di autoveicoli, costituente pertinenza del complesso edilizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)