Sez. U, Sentenza n. 745 del 15/03/1972 (Rv. 356894 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE - PROPRIETARI DI BENI LIMITROFI O PROSPICIENTI BELLEZZE NATURALI D'INSIEME - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO - PROPRIETARI DI BENI LIMITROFI O PROSPICIENTI BELLEZZE NATURALI INDIVIDUE - POSIZIONE DI INTERESSE DI MERO FATTO.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - IN GENERE - PROPRIETARI DI BENI LIMITROFI O PROSPICIENTI BELLEZZE NATURALI D'INSIEME - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO - PROPRIETARI DI BENI LIMITROFI O PROSPICIENTI BELLEZZE NATURALI INDIVIDUE - POSIZIONE DI INTERESSE DI MERO FATTO.*
Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione delle bellezze naturali (legge 29 giugno 1939 n 1497 e regolamento 3 giugno 1940 n 1537)e configurabile la posizione soggettiva di interesse legittimo a favore dei proprietari di beni limitrofi o prospicienti le bellezze naturali 'd'insiemè (art 1 nn 3 e 4 della legge n 1497 del 1939 in relazione all'art 10 del relativo regolamento). Sono invece portatori di un interesse di mero fatto i proprietari di beni limitrofi o prospicienti le cosiddette 'bellezze individuè (art 1 nn 1 e 2 della legge citata).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1357 art. 10, Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)