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Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 19/01/1985 Ud. (dep. 20/04/1985) Rv. 168805 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - RILEVANZA - NOZIONE - ELEMENTO - EFFETTI IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168805-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - RILEVANZA - NOZIONE - ELEMENTO - EFFETTI IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE.*

In caso di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico, come l'eroina, al fine di stabilire il concetto di modica quantità, occorre riferirsi al quantitativo sufficiente ad un tossicodipendente normale e non particolarmente bisognoso di dosi elevate e per una durata di due o al massimo tre giorni. Ne consegue che, qualora un soggetto venga trovato in possesso di tali sostanze e si accerti che egli non è tossicodipendente; che deteneva l'eroina per spacciarla e per uso non terapeutico di terzi; e che il quantitativo sequestrato consisteva in grammi 18 di sostanza mista, di cui grammi 2, 736 di eroina pura, dalla quale era possibile ricavare n. 105 dosi per tossicodipendenti normali, valevoli per almeno una settimana, non si può applicare l'esimente di cui all'art. 80 della legge n. 685 del 1975. (V mass n 149969; (V mass n 166122).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)