Sez. 1, Sentenza n. 7516 del 04/03/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 149969 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO CLANDESTINO - PICCOLO TRAFFICO - MODICA QUANTITÀ - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - COMMERCIO CLANDESTINO - PICCOLO TRAFFICO - MODICA QUANTITÀ - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975, non può considerarsi modico un quantitativo di sostanza stupefacente che superi notevolmente il normale fabbisogno giornaliero per uso personale non terapeutico. (nella specie l'imputato era in possesso di trenta grammi di solfato di anfetamina, sufficiente a confezionare singole dosi da 150 a 1500 per un quantitativo unitario di sostanza da 20 a 200 mg.).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)