Sez. 5 - , Ordinanza n. 24986 del 10/10/2018 (Rv. 650801 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Agevolazione fiscale per investimenti ex art. 5 sexies del d.l. n. 282 del 2002 - Compatibilità con il divieto di aiuti di Stato - Condizioni.
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L'agevolazione fiscale per gli investimenti prevista dall'art. 5 sexies del d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003, è compatibile con il diritto unionale in tema di aiuti di Stato (art. 107 TFUE) solo nella misura in cui sia volta a tenere indenni i beneficiari dei danni effettivamente e direttamente subiti da ciascuno di essi a causa di eventi calamitosi, calcolati al netto di eventuali importi ulteriori ricevuti a titolo assicurativo o in forza di altri provvedimenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 29/10/2002, DPCM 31/10/2002, DPCM 08/11/2002, DPCM 29/11/2002 CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 2006 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)