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Sez. 5, Sentenza n. 7662 del 16/05/2012 (Rv. 622437 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Disciplina di cui all'art. 24 della legge n. 29 del 2006 - Attestazione contenente notizie relative all'aiuto fruito - Obbligo di presentazione per evitare il recupero dell'aiuto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622437-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di recupero di aiuti di Stato, le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell'art. 4, comma primo, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 283, a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, possono, secondo la decisione della Commissione europea n. 2005/315/CE, essere ritenute compatibili con il mercato comune, purché sia consentito all'Amministrazione di procedere a controllo sulle singole imprese beneficiarie per verificare che la misura non vada oltre la compensazione dei danni direttamente subiti dalle stesse in conseguenza della calamità naturale. Ne consegue che l'attestazione telematica prevista dall'art. 24, commi 2 e 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per evitare il recupero dell'agevolazione dichiarata, in quanto diretta a fornire all'Amministrazione notizie necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni da cui desumere la compatibilità della stessa con il mercato comune, deve essere presentata in ogni caso, non potendo essere rimessa alla valutazione dei singoli fruitori degli aiuti se detta presentazione sia necessaria, o se questi siano da ritenersi legittimamente conseguiti.

Riferimenti normativi: Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24, Decreto Legge 24/12/2002 num. 283 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)