Sez. 2 - , Sentenza n. 17453 del 22/02/2019 Cc. (dep. 23/04/2019) Rv. 276422 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reati previsti dall'art. 12 d.l. n. 143 del 1991 - Indebita utilizzazione di carta di credito - Consenso del titolare a terzo estraneo al rapporto con l'istituto emittente - Irrilevanza – Limiti - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Anche l'uso di una carta di credito da parte di un terzo, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all'art. 12, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 (ora art. 493-ter cod. pen.), in quanto la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma all'atto dell'uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come "longa manus" o mero strumento esecutivo di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto. (Fattispecie in cui l'agente, che conosceva gli estremi della carta di credito della persona offesa in ragione di un precedente utilizzo per conto di quest'ultima, acquistava un biglietto aereo destinato esclusivamente a sé stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 55, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 7 com. 1 lett. S CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 493 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)