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Sez. 1, Sentenza n. 11023 del 19/02/2004 Ud. (dep. 09/03/2004) Rv. 227516 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | 514000 Banche e istituti di credito o risparmio - Reati previsti dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991 convertito in legge n. 197 del 1991 - Indebita utilizzazione di carta di credito - Consenso del titolare a terzo estraneo al rapporto con la banca emittente - Irrilevanza - Eccezione.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227516-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Anche l'uso da parte di un terzo di una carta di credito, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), in quanto la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma, all'atto dell'uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'unico caso in cui un'utilizzazione di carta di credito da parte del non titolare può ritenersi non abusiva è quello di un uso indiretto del documento da parte del soggetto legittimato, circoscritto all'ipotesi in cui costui si serva di un terzo come "longa manus" o mero strumento esecutivo di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)