Sez. 1, Sentenza n. 21432 del 05/10/2006 (Rv. 592867 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE | Ordinanza sindacale vietante la sosta per contrattare prestazioni sessuali - Legittimità - Esclusione - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Legittimità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE
Non risponde alla finalità di regolamentare la circolazione stradale degli autoveicoli, onde evitare gli intralci alla circolazione mediante l'eventuale imposizione del divieto di fermata degli stessi in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del codice della strada), l'ordinanza sindacale con la quale si vieta la fermata dei veicoli su tutto il territorio comunale se effettuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo la predetta ordinanza viziata da eccesso di potere, la disapplicava annullando l'ordinanza ingiunzione irrogata per violazione dell'ordinanza stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 6, Cod. Strada art. 7, Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)