Sez. U, Sentenza n. 116 del 09/01/2007 (Rv. 599715 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO | Parcheggio a pagamento - Mancata esposizione del relativo tagliando - Sanzione pecuniaria - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Violazione dell'obbligo d'istituire aree di parcheggio libero nelle immediate vicinanze - Conseguenze - Disapplicazione dell'ordinanza istitutiva del parcheggio a pagamento - Ammissibilità - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. Pertanto, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice sull'ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento, ivi compresa la violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 7, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 7, Cod. Strada art. 157, Cod. Strada art. 205, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)