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Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 22/10/2014 (Rv. 633067 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Strada aperta al pubblico transito - Fondi privati laterali - Situazione di pericolo derivante da tali fondi ed accertabile con l'ordinaria diligenza - Doveri gravanti sull'ente proprietario - Contenuto - Violazione - Responsabilità per i danni causati agli utenti della strada - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633067-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)