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Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011 (Rv. 620514 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Circolazione stradale - Doveri dell'ente proprietario (e dall'Anas) - Omissioni - Conseguenze - Proprietari privati dei terreni laterali alla strada - Omessa manutenzione - Evento lesivo - Responsabilità dell'ente proprietario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620514-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Cod. Strada art. 30, Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)