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Sez. 1, Sentenza n. 4145 del 21/03/2003 (Rv. 561302 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ. - Presupposti - Prova evidente - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561302-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Il giudice istruttore, nell'emettere, ad esaurimento dell'istruzione, l'ordinanza anticipatoria di condanna di cui all'art. 186 - quater cod. proc. civ., decide con cognizione piena, senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare ed incontestabile soluzione, ossia di prova evidente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)