Sez. 1, Sentenza n. 8962 del 12/05/2004 (Rv. 572797 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza anticipatoria di condanna dopo la chiusura dell'istruzione - Art. 186-quater cod. proc. civ. - Locuzione "parte intimata" - Significato - Notifica del precetto alla parte destinataria dell'ordine del giudice - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Rinuncia alla pronuncia della sentenza - Legittimazione della parte destinataria dell'ordinanza anticipatoria - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emessa dal giudice una volta esaurita l'istruzione, l'espressione "parte intimata" usata dall'ultimo comma dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ., non sta a designare la posizione della parte in quanto e se fatta destinataria, sulla base dell'ordinanza in questione, dell'atto di precetto ma indica la parte destinataria dell'ordinanza di condanna prevista dal primo comma, tenuta al pagamento per l'efficacia esecutiva del titolo e non per la sua definitività, stante la revocabilità dell'ordinanza con la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero nel giudizio di appello in caso di rinunzia all'emanazione della sentenza. Ne consegue che la parte alla quale, nel provvedimento del giudice emesso ai sensi del primo comma dell'art. 186 "quater", viene intimato il pagamento di una somma di denaro, è legittimata immediatamente, senza che si renda necessario che le sia notificato il precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, così determinando la trasformazione "quoad effectum" dell'ordinanza in sentenza impugnabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)