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Sez. 1, Sentenza n. 1993 del 27/03/1996 Cc. (dep. 20/04/1996) Rv. 204412 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Controllo sulla gravità dopo il rinvio a giudizio, da parte del giudice dell'impugnazione - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204412-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza

In tema di misure cautelari personali, anche dopo che sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio, sono sindacabili, in sede di impugnazione nel procedimento "de libertate" (nella specie, appello), i gravi indizi di colpevolezza. (Conf. Corte Cost., 20 marzo 1966 n. 71).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)