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Sez. 2, Sentenza n. 10675 del 14/11/2000 Cc. (dep. 15/03/2001) Rv. 218907 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Rivalutazione dopo il rinvio a giudizio - Legge 16 dicembre 1999, n.479 - Nuova disciplina dell'udienza preliminare - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218907-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di riesame, allorché sia stato disposto il rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare ed in assenza di nuovi elementi, è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del tribunale investito della richiesta di riesame, giacché il decreto che dispone il giudizio, dopo le modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n.479, è il risultato di un apprezzamento di merito prognostico di colpevolezza assimilabile e sovrapponibile a quello di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto dall'art.273 cod.proc.pen.. (Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che, a seguito della novella formulazione degli artt.421, quarto comma, 422, 424, terzo comma, e 425 cod. proc. pen. e dell'inserimento nello stesso codice dell'art.421 bis ad opera della legge 16 dicembre 1999, n.479, la sentenza di non luogo a procedere deve essere emessa quando gli elementi acquisiti, anche all'esito dell'istruttoria compiuta d'ufficio dal giudice, risultino non idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero siano insufficienti o contraddittori, sicché il decreto che dispone il giudizio assorbe l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione ed il mantenimento di una misura cautelare. Ne consegue che la preclusione dell'esame di tale presupposto nelle impugnazioni de libertate non introduce nel sistema un limite irragionevolmente discriminatorio e gravemente lesivo del diritto di difesa posto a fondamento della sentenza n. 71 del 15 marzo 1996 con la quale la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità degli artt.309 e 310 cod. proc.pen. nella parte in cui non prevedevano la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dopo che era stato disposto il giudizio a norma dell'art.429 cod.proc.pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)