Sez. 1, Sentenza n. 7631 del 03/11/1986 Ud. (dep. 24/06/1987) Rv. 176230 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CONFIGURABILITÀ - SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - A CONGIUNTO DETENUTO - PER ALLEVIARE LO STATO DI DETENZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CONFIGURABILITÀ - SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - A CONGIUNTO DETENUTO - PER ALLEVIARE LO STATO DI DETENZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. si realizza allorché il soggetto abbia agito per raggiungere uno scopo nobile, conformemente alla morale del tempo e del luogo. Pertanto, pur prescindendo dalla gravità del reato commesso o dalla particolare natura del bene giuridico tutelato dalla norma penale, essa non può essere considerata astraendo dal mezzo prescelto per raggiungere il fine, allorché il mezzo stesso implichi un sacrificio di valori morali e sociali, sottostanti alla norma, che possono contrapporsi financo escludendoli a quelli ai quali si sia ispirata la condotta dell'agente. Ne consegue, inoltre, che essa attenuante va esclusa nella ipotesi in cui venga somministrata droga ad un congiunto detenuto, al fine di rendere a quest'ultimo più sopportabile lo stato di detenzione, in quanto l'uso di sostanze stupefacenti attenta alla conservazione della salute e al miglioramento delle proprie capacità.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)